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Immagine del redattoreVictor Repida

Lavori fai da te vs impresa professionista

Aggiornamento: 4 mag 2021

Quali sono i lavori in economia nell'edilizia privata. Elenco delle opere che possono essere realizzate in prima persona, con il fai da te, senza contattare un'impresa.


Se sei il proprietario di un casa, villino o appartamento, prima di procedere all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione in proprio, detti minori e in economia, dovrai accertarti di poterlo fare. Sono considerati lavori in economia, anche le operazioni in cui si ricorre ai lavoratori autonomi (lavorati senza dipendenti nè datori di lavori):


per lavori in economia si intendono quelli svolti "senza ricorso ad imprese" (art. 31 DL 69/13 convertito con L 98/13 e s.m.i.)


In materia di lavori in economia, non esiste alcuna normativa diretta. Sono due i testi che, indirettamente, ci impongono dei limiti. Il D.lgs 81/2008, testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il D.P.R. 380/2001, testo unico sull'edilizia.



Per comprendere al meglio l'articolo, riportiamo alcune definizioni utili riguardanti alcune figure che rientrano nel processo edilizio:


  • committente: il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata, quindi il proprietario, locatario etc.;

  • impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

  • datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore dipendente  (in genere il titolare dell'impresa)....

Quindi, nel caso di lavori in economia, il committente è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata e, allo stesso tempo, veste anche i panni dell’impresa affidataria/esecutrice.

Scopriamo che, in questo caso vi è un vuoto legislativo. In particolare, quando un privato intende eseguire direttamente i lavori, il testo unico  D. Lgs 81/2008, non individuando il datore di lavoro, non entra nel dettaglio.


L'entità dei lavori che si possono eseguire in economia sono da considerarsi di modesta entità, ragion per cui non sono previsti oneri della sicurezza. Se si tratta di opera che non determinano cambiamenti di volumetria o modifiche sostanziali di tipo edile dell'abitazione, o di lavori che non producono pericoli tra gli attori, è possibile svolgerli in totale autonomia.


Ricorda che, il Comune, nel regolamento edilizio, può modificare i limiti dei lavori in economia, così come la Regione. Controlla queste normative!


Inoltre, non potrai intervenire su tutte quelle attività di cui è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di conformità alla regola d’arte. In questi casi, chi realizza l'opera, deve essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008. Ad esempio, non potrai agire sull'impianto elettrico, gas di cottura, riscaldamento, raffrescamento, evacuazione fumi ecc.


Stesso dicasi nel caso ti facessi aiutare da altre persone, che abbiano o meno vincoli di parentela. Anche in questo caso, ti configureresti come datore di lavoro con tutti gli obblighi derivanti; ad esempio, il versamento dei contributi, degli oneri assicurativi, oltre naturalmente, alla titolarità nella prevenzione degli infortuni. Ne segue che, chiunque intervenga nella realizzazione delle opere, dovrà essere configurato e regolarizzato come dipendente del committente.


In sintesi, anche se alcuni lavori potrai realizzarli in autonomia, non potrai farti supportare da nessuno, altrimenti dovrai rispettare tutti gli obblighi del datore di lavoro.

Quali lavori edili possono essere eseguiti in proprio tramite il fai da te.
  • la demolizione e ricostruzione dei pavimenti, degli intonaci dei tramezzi;

  • la sostituzione delle porte interne e degli infissi esterni (portefinestre e lucernari);

  • la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne o dei soffitti;

  • la riparazione della recinzione, l'installazione di tende da sole (attenzione al regolamento condominiale e al decoro di facciata), la sostituzione dei sanitari.

  • l'installazione o la sostituzione di tenderinghiere, parapetti, cancellate, recinzioni, muri di cinta, grondaie, davanzali, cornicioni, tegole.

  • il trattamento dei ferri di armatura arrugginiti;

  • demolizione o costruzione di tramezzi, purchè non si interferisca con gli impianti;

  •  la creazione di controsoffittature in cartongesso, purchè non si interferisca con gli impianti;

  • l'apertura, la chiusura o lo spostamento di porte e finestre, purché non si interferisca con gli impianti;

Sono compresi anche gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; 


Quali lavori non possono essere eseguiti in proprio.
  • il riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti, la creazione di controsoffittature in cartongesso (in quanto abbassano la quota), l'apertura, la chiusura o lo spostamento di porte e finestre qualora interferiscano con gli impianti;

  • realizzazione piscina esterna;

  • l'installazione e posa in opera di canna fumaria, antenna, montascale o cancelli automatici etc;

  • rifacimento o manutenzione dell'impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento, climatizzazione, fognario, antifurto, fotovoltaico, solare e eolico.

  • ristrutturazione completa del bagno;

  • installazione della caldaia;

  • interventi su elementi strutturali, come travi, solai, pilastri, coperture, fondazioni, muri portanti (ad esempio la posa di cerchiature o di intonaco armato).


Infine, è possibile detrarre i lavori in economia, naturalmente per la sola parte relativa agli acquisti.




Fonte: Vincenzo Madera

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