La normativa nazionale specifica in modo chiaro gli obblighi e le modalità secondo le quali vanno condotti gli impianti termici. Conoscere con sicurezza le prescrizioni di legge e le conseguenze di un’eventuale violazione è fondamentale per ciascun installatore, manutentore e titolare di impianto.
Mantenere l’impianto sempre in regola permette infatti di assicurare sicurezza, efficienza al sistema nel suo complesso, e utilizzando dei prodotti ad hoc, è possibile allungare in modo considerevole la vita dell’impianto termico.
La definizione di impianto termico
La definizione di impianto termico è data dalla Legge 90/2013, modifica e integrazione del
D.Lgs. 192/2005 (art.2, comma 1, punto I-tricies):
“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”
Pertanto, sono considerati impianti termici:
» Impianti per il solo riscaldamento ambientale dotati di generatori di
calore alimentati a gas, a gasolio,
a biomassa, energia elettrica, altro
vettore energetico;
» Impianti per il riscaldamento
ambientale con produzione di
acqua calda sanitaria;

» Stufe, caminetti, apparecchi di
riscaldamento localizzato ad
energia radiante, se installati in
modo fisso, la cui somma delle
singole potenze al focolare (si
sottintende quindi la presenza di combustione),
per ogni unità immobiliare, sia uguale o maggiore a 5 kw;
» Impianti di climatizzazione estiva;
» Impianti di sola produzione di
acqua calda sanitaria, solo se al
servizio di più unità residenziali
(ad esempio la produzione
centralizzata di acqua calda
sanitaria per un condominio) o
per utenze non assimilabili alla
residenza;
» Impianti alimentati da
teleriscaldamento e/o sistemi e
apparecchi di cogenerazione.
Non sono considerati impianti termici:
» Sistemi di esclusiva produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di
una singola unità immobiliare (ad
esempio i boiler);
» Apparecchi per il riscaldamento
o il raffrescamento che possano
considerarsi “mobili”, ossia
non installati in modo fisso a
parete o a soffitto (ad esempio
stufe elettriche, apparecchi di
condizionamento portatili – anche
se fissati a infissi, ecc).
Messa in servizio e manutenzione degli impianti termici
La messa in servizio di un nuovo impianto, così come la messa in servizio di un impianto al
quale siano state apportate modifiche significative (per esempio: cambio di generatore o del
combustibile, cambio di parti del sistema di evacuazione dei fumi, ecc.) ricadono sotto totale
responsabilità dell’Impresa installatrice. L’art. 6 Realizzazione ed installazione degli impianti,
comma 1, del D.M. 37/2008, infatti dice (includendo impianti sia termo-idro-sanitari che
elettrici, ossia gli impianti nella loro totalità):

“Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa
vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.”
Il successivo art. 7 prescrive che:
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto (se dovuto);
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera;
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione e nel progetto è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto;
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del Decreto - da una Dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la Dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti.
Manutenzione dell’impianto termico: obblighi del manutentore e rapporti di controllo tecnico
Le operazioni di pulizia e manutenzione dei generatori e del sistema di evacuazione dei fumi
ad essi asserviti, nonché le verifiche di idoneità delle altre parti d’impianto, dell’adeguatezza
dei locali d’installazione e della loro aerazione sono atte non solo a mantenere l’efficienza
energetica dell’impianto e i valori di emissione in atmosfera delle sostanze della combustione,
ma anche a mantenere la sicurezza degli edifici e delle persone, prevenendo situazioni di
rischio potenzialmente molto grave.
L’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 192/2005 recita:
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione
invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente.
L’operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un
rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 (responsabile dell’impianto – n.d.a.) che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
I modelli di rapporto di controllo tecnico sono gli Allegati F e G del Decreto stesso. Tali rapporti
raccolgono i dati del manutentore, identificano l’impianto e riportano, sottoforma di checklist,
l’elenco dei controlli effettuati e dei rispettivi risultati. In calce al rapporto vi sono spazi di
compilazione relativi a:
Osservazioni nel quale deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli eventuali interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.
Raccomandazioni nel quale devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’impianto a cui il responsabile dell’impianto deve provvedere entro breve tempo e dichiara espressamente se, in attesa di tali interventi l’impianto possa essere o meno messo in funzione;
Prescrizioni nel quale il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l’apparecchio e diffidato l’occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza. In attesa degli interventi indicati, pertanto l’impianto non può essere messo in funzione; a fronte di tale dichiarazione il tecnico declina ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell’impianto o dell’apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva.
Il responsabile dell’impianto termico
L’art. 6 del D.P.R. 74/2013 individua i soggetti responsabili dell’impianto e i relativi obblighi, si può comunque affermare che in tutti i casi il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici è:
L’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
Il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
L’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
Il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
Un delegato, detto terzo responsabile, ossia una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, mediante atto scritto. Questi, nel caso di impianti con potenza nominale al focolare superiore ai 350 kw, deve essere in possesso di certificazione uni en iso 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.p.r. 2017/2010 nelle categorie og 11, impianti tecnologici, oppure os 28.
Gli obblighi del responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici sono:
rispettare il periodo annuale, l’orario giornaliero di accensione ed il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti;
far eseguire, da un tecnico abilitato la manutenzione ordinaria e la prova di efficienza energetica secondo le scadenze previste dal Decreto;
essere in possesso del Libretto di Impianto;
firmare e conservare il rapporto di controllo tecnico e il rapporto di efficienza energetica, compilato dal tecnico, al termine di ogni operazione di manutenzione.
Regime sanzionatorio e responsabilità penale di installatori e manutentori
In relazione a dichiarazioni non veritiere riguardo il possesso dell’abilitazione di cui all’art. 6 del D.M. 37/2008 si applica l’art. 481 del Codice Penale: chiunque, nell’esercizio di una professione o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Il medesimo articolo si applica anche in relazione a dichiarazioni non veritiere riguardo all’installazione / manutenzione eseguita; inoltre, in questo ambito, il D.M. 37/2008 prevede sanzioni amministrative da euro 100 ad euro 1.000 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Infine, una dichiarazione mendace relativa a un servizio di pubblica utilità, in base all’art. 389 del Codice Penale può aggravare quanto riportato al predetto art. 481 configurandosi come concorso con altri reati quali falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, nel caso una Pubblica Amministrazione emetta un atto pubblico sulla base della dichiarazione mendace (art. 483 Codice Penale) o frode nell’esercizio del commercio, nel caso la dichiarazione sia mendace relativamente ai materiali utilizzati (art. 515 Codice Penale); in quest’ultimo caso specifico, nel caso di impianti a gas per uso domestico può essere imposta un’ammenda da euro 102 a 204 o addirittura l’arresto fino a 2 anni ai sensi della Legge 1083/71 e successive modifiche.
In relazione a mancanze riguardo la regola dell’arte nella realizzazione/manutenzione di un
impianto si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 15 del D.M. 37/2008:

Sanzioni amministrative da euro 1.000 ad euro 10.000 con riferimento
all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, per le violazioni comunque accertate, anche
attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici, la quale provvede
all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro
delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante
apposito verbale.
La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli
impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di
particolare gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle
medesime dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni
che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
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