Ci siamo quasi! vorremmo pensarci... Ci inganna questa musica dal suo primo tuono, facciamo un po’ di chiarezza.
Ti anticipo che gli interventi possono riguardare sia le prime che le seconde case e potrai accedere all'incentivo anche in caso volessi demolire e ricostruire l'immobile.
Inoltre, i massimali vengono stabiliti sulla base della "consistenza" dell'edificio, ma dovrai accelerare l'inizio dei lavori, in quanto potrai detrarre le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Infine, viene introdotto il limite massimo di unità immobiliare, in cui la persona fisica potrà beneficiare della detrazione. Ma la questione più rilevante del decreto resta la cessione del credito e lo sconto in fattura.
In cosa consiste l'Ecobobonus al 110%?
Troppo intricato, facciamo un esempio "abbondando". Immagina di vivere nella tua villa liberty nel centro di Roma che, a sorpresa, non è classificata catastalmente A1 (capirai in seguito il perché della precisazione). Non ti basta più il camino imperiale che scalda il soggiorno e vorresti sostituirlo con un'efficiente caldaia a condensazione. Trattandosi di una villetta, ti basteranno 30.000 €. Grazie all'Ecobonus ti verrà restituito il 110% di quello che hai speso in 5 quote annuali di pari importo attraverso delle detrazioni IRPEF. Riprendendo l'esempio, ti verranno resi 30.000 € x 1,1=33.000 € in 5 anni. Non ho detto che riceverai un bonifico annuale di 33.000 / 5= 6.600 €, ma pagherai 6.600 € di tasse in meno ogni anno.
In alternativa, potresti optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, chiedendo all'impresa, oppure ad un intermediario finanziario, di anticipare la spesa al posto tuo.
Il meccanismo dovrebbe essere chiaro. Vediamo le caratteristiche per sfruttare il bonus.
Chi può beneficiarne?
Il bonus potrebbe essere tuo se:
fai parte di un condominio;
sei una persona fisica, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
Una persona fisica può beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari oltre che sulle parti comuni. Quindi, se possiedi 4 case, potrai sfruttare l'Ecobonus sulle parti comuni delle tue abitazione e al più, internamente, su due unità. Ti toccherà scegliere, ma meglio avere tanta scelta che non averne.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento all'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
Possono ottenere il beneficio anche:
istituti autonomi case popolari e gli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
associazioni e società sportive dilettantistiche per i soli interventi realizzati sugli spogliatoi.
Quali immobili riguarda?
Fortunatamente è scomparsa dal testo originale la dicitura "abitazione principale". Quindi, puoi ottenere il bonus sia sulle prime che sulle seconde case. Ma ad una concessione, segue una limitazione. L'agevolazione non riguarda le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
A/1: abitazioni di tipo signorile;
A/8: Abitazioni in ville;
A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Quindi, prima di sognare dovrai controllare la categoria del tuo immobile all'interno della visura catastale. Se scoprissi di vivere in un A9, non dovresti sognare il superbonus, ma goderti la supervilla!
Infine, come ti accennavo, se possiedi una seconda, terza, quarta casa, potrai beneficiare degli incentivi solo su 2 unità a tua scelta.
Sei ancora tra i beneficiari? Procediamo con il prossimo step.
Quali sono gli interventi trainanti?
Sono ben tre gli interventi trainanti che ti potranno far entrare nell'olimpo dei beneficiari. L'importante è realizzarne almeno uno su unità esistenti, poi se riuscissi a farne due meglio ancora.
Partiamo dal mio preferito:
Isolamento termico:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (vengono inclusi i tetti inclinati) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
In pratica, dovrai coibentare tramite cappotto, isolamento interno o in intercapedine più del 25% della superficie lorda disperdente del tuo edificio (pavimentazione a piano terra, facciate e copertura). Attenzione, non si parla di superficie disperdente dell'appartamento, ma dell'edificio!
Facciamo un esempio: immagina di vivere in una casa cubica con 6 facce da 10 mq ciascuna. La superficie totale disperdente è 6 x 10 mq= 60 mq. Il 25 % di 60 mq è 60 x 25 / 100 = 15 mq. Per ottenere il bonus ti sarà sufficiente coibentare il tetto e poco più di mezza facciata. A quel punto, al diavolo l'avarizia, isola tutta la parete fino a terra! Eccoti un disegno esplicativo che mio nipote farebbe sicuramente meglio, ma, ahimè, non ho mai brillato per fantasia.
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi CAM. In pratica, il produttore dovrà fornirti un certificato che attesti ciò, e cioè che nel produrre l'isolante l'azienda ha adottato delle procedure "green" e sostenibili.
Non puoi fare il cappotto, hai altre due cartucce:
Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in condominio:
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi (assemblati in fabbrica) o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Anche se nel testo si parla di sostituzione dell'impianto, l'Agenzia dell Entrate ha chiarito che è sufficiente la sostituzione del generatore di calore per godere della detrazione al 110%.
Ovviamente, per rientrare in questa casistica devi possedere un appartamento in un condominio. Per condominio si intende uno stabile in cui sono presenti almeno due unità intestate a soggetti differenti.
Una volta appurato ciò, devi sostituire il tuo vecchio impianto con un nuovo sistema più efficiente.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
Hai un'ultima chance:
Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in proprietà esclusive:
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno (ad esempio le villette a schiera) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Viceversa rispetto al caso b, devi possedere un intero edificio oppure un appartamento da cui possa accedere dall'esterno e aver intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento.
Ti voglio regalare un'ulteriore gioia. Se dovessi realizzare almeno uno di questi interventi, come per magia, tutte le opere volte al risparmio energetico ricadrebbero nel centodieci per cento.
Altri interventi al 110%
Se realizzassi, contestualmente agli interventi appena elencati, anche dei lavori detraibili al 65% e al 50%, potrai portare anch'essi in detrazione al 110%. Per questo motivo, i tre interventi vengono detti "trainanti". I lavori che passano dal 65% o dal 50% al 110% vengono detti "trainati".
Inoltre, qualora realizzassi un intervento trainante a livello condominiale, potresti effettuare gli interventi trainati anche sull'appartamento.
Facciamo qualche esempio: installazione del solare termico, dell'impianto fotovoltaico, degli infissi (finestre, portefinestre, portoni blindati), di sistemi di building-automation, delle colonnine elettriche per la ricarica delle auto elettriche ecc.
Questi interventi possono essere detratti anche nel caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato.
Ancora non è detta l'ultima parola, per ottenere l'Ecobonus al 110% dovrai superare un ulteriore step:
IMPORTANTE: se effettui un intervento trainante a livello condominiale, potrai sfruttare l'ecobonus al 110% anche per gli interventi esclusivi sul tuo appartamento (sostituzione infissi, caldaia autonoma etc.)
Miglioramento di due classi energetiche dell'APE
Altra condizione da rispettare, per poter accedere al Super-bonus 110%, è il miglioramento di due classi energetiche della certificazione energetica APE della tua abitazione. Per ottenere questo risultato, oltre agli interventi che ricadono nella detrazione centodieci per cento, potresti aiutarti con le opere ricadenti nei benefici 65% o 50%: sostituzione degli infissi, installazione del solare termico o della caldaia a biomassa ecc.
Ad esempio, immagina di vivere in una villetta indipendente in classe F. Installando una pompa di calore, potresti ottenere un miglioramento della certificazione energetica APE di una sola classe. Prima di linciare l'ingegnere, potresti installare i doppi vetri alle finestre o la caldaia a condensazione, ottenendo l'agognato miglioramento. Ho scritto un articolo su come migliorare la classe energetica, che è uno spettacolo.
L'Attestazione dovrà essere rilasciata da un professionista abilitato, ingegnere, architetto o geometra, dopo aver realizzato due Certificazioni energetiche APE, una pre ed una post opera, che segnalino il raggiungimento dell'obiettivo.
Inoltre, è possibile ottenere l'incentivo anche qualora il professionista attesti che, su quello specifico immobile, la classe energetica conseguita è la più alta possibile. Questa eventualità si presenta solo per le abitazioni ad alta efficienza energetica che passano da A3 ad A4.
Per quanto riguarda i condomini, si pensa di introdurre gli Ape relativi ad interi edifici (e non riguardanti la singola unità immobiliare) detti "convenzionali", utilizzabili esclusivamente per l'Ecobonus 110%. In pratica, l'indice relativo all'edificio si determina calcolando la somma dei prodotti degli indici delle singole unità per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio. Ho mal di testa...
Molto probabilmente, il professionista dovrà attestare ciò sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Quali sono i massimali?
Un'ulteriore novità introdotta riguarda i massimali, i quali variano sulla base della "consistenza" dell'edificio.
Nel caso di edifici plurifamiliari, questi massimali vanno moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono il fabbricato.
Quindi, se il tuo condomino fosse composto da 5 unità, avreste a disposizione 40.000 € x 5= 200.000 € di spesa detraibile nel caso di isolamento, mentre 20.000 € x 5= 100.000 € di spesa detraibile nel caso di sostituzione dell'impianto. Ovviamente potreste sforare, ma non avrete diritto alla detrazione al centodieci per cento per la quota di spesa eccedente il massimale.
Quali spese sono detraibili?
Oltre alle spese sostenute per acquistare e installare l'impianto di riscaldamento, il cappotto, le colonnine elettriche ecc., potrai portare in detrazione le prestazioni professionali comprensive della redazione dell'attestato di prestazione energetica ante e post opera, delle asseverazioni e del visto di conformità.
Inoltre, sono incluse le spese per la demolizione e la dismissione dell'esistente.
Interventi iniziati prima del 1 luglio 2020
La legge permette di godere il beneficio del 110% per tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ne segue che, indipendentemente dal periodo di realizzazione delle opere, potrai portare in detrazione tutti i versamenti effettuati successivamente al 1° luglio 2020. Non ha rilevanza la data di emissione delle fatture da parte dell'impresa ma il giorno del versamento.
Immobili sottoposti a vincolo
Per quanto riguarda gli immobili sottoposti a vincolo o per i quali i regolamenti locali vietino l'isolamento termico e/o l'installazione di impianti di climatizzazione, viene incentivato qualsiasi intervento che produca una riduzione di due classi energetiche dell'attestato APE dell'immobile o, se impossibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.
In pratica, tutti gli interventi deducibili al 65% o al 50% passano al 110% se riesci a migliorare di due classi la certificazione energetica.
Sconto in fattura e cessione del credito
E' sicuramente l'aspetto chiave di questo incentivo. In alternativa alla detrazione sulle tasse future, potresti chiedere all'impresa che ti effettuerà i lavori di anticiparti la spesa detraibile. A sua volta, l'impresa potrebbe cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari.
Ovviamente, le banche o gli intermediari non lavoreranno a gratis.
Facciamo un esempio. Immagina di ottenere l'Ecobonus al 110% sostituendo l'impianto di riscaldamento e di spendere 10.000 €. Optando per la detrazione, lo Stato ti restituirà 11.000 € in 5 anni. Se non volessi spendere questa somma, potresti cedere il credito ad un intermediario finanziario. L'intermediario dovrà trarne un profitto, quindi oltre a guadagnare il 10% in 5 anni, potrebbe chiederti una somma per ottenere più margine. Questa somma dipenderà dal soggetto a cui l'impresa cedere il credito.
Ne segue che potrai realizzare alcuni interventi con limitati impieghi di denaro ed altri, addirittura, "gratis". Questo meccanismo era già presente passato, ma non si poteva cedere il credito agli istituti. Poche imprese potevano permettersi di anticipare i soldi ai clienti e quindi si è rilevato un flop.
Quali sono gli adempimenti necessari?
Per ottenere la detrazione dovrai:
depositare in Comune la relazione tecnica di cui all'art.8, c.1 del Dlgs 192/2005, nota anche come ex-legge 10;
fornire le asseverazioni di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante, indicando il numero e la data della fattura, la causale, il codice fiscale del beneficiario e la P.Iva del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico;
produrre l'attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento;
trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori i modelli ministeriali compilati e la dichiarazione di congruità delle spese sostenute attraverso la quale il professionista dichiara che i costi sono uguali o inferiori rispetto ai prezzi medi contenuti nei prezzari regionali.
Fonte: Vincenzo Madera
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